ArcelorMittal: così è stata riscritta l'immunità penale
(AGI) - Taranto, 25 apr. - Non è un’abrogazione tout court quella dell’immunità penale che una legge del 2015 ha attribuito a commissari Ilva, loro delegati e acquirenti della fabbrica (ArcelorMittal). Il dl crescita, che domani potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in realtà ha riscritto e modificato la norma, non cancellandola del tutto.Ora resta da vedere col testo definitivo in Gazzetta se lo stop all’attuale norma scatta da fine giugno, come si legge nella bozza del testo sinora circolata, oppure fine agosto come ieri il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha detto a Taranto in occasione del tavolo istituzionale con i colleghi Costa, Grillo, Lezzi e Bonisoli.
Cosa è cambiato tra l’attuale e il nuovo disposto normativo, lo aiuta a capire la relazione tecnica che accompagna l’articolo 46 del dl crescita varato l’altra sera dal Consiglio dei ministri. La disposizione attualmente in vigore, al comma 6 del dl 1 del 2015, equipara, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’Aia, Autorizzazione integrata ambientale, e
delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica (tale è ora il “perimetro oggettivo” della disposizione), l’osservanza di quanto contenuto nel piano ambientale di marzo 2014, con relativo dpcm, poi modificato col dpcm di settembre 2017.
In altre parole, si legge nella relazione tecnica dell’articolo 46 del dl crescita, “osservare correttamente le prescrizioni del piano ambientale equivale ad adottare ed attuare efficacemente i modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. 231/2001” (tratta di ambiente e sicurezza) “relativamente alla valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’Aia e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e della incolumità pubblica”.
Nella nuova disposizione viene ora eliminato ogni riferimento alle “altre norme” in materia e la si circoscrive alla sola Autorizzazione integrata ambientale. Si comprime, si spiega, “l’ambito oggettivo di operatività della norma” e si prevede “che l’osservanza delle disposizioni del piano ambientale equivalga all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ai fini della valutazione, da ora in avanti, delle sole condotte strettamente connesse all’attuazione dell’Aia”. “L’ipotizzato intervento abrogativo - si afferma ancora nella relazione tecnica - mira a riconsiderare la natura delle prescrizioni poste dal piano ambientale, che vengono ora qualificate come le migliori regole preventive in materia esclusivamente ambientale e non, anche, in materia di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. In aggiunta, si specifica che le condotte connesse all’attuazione del piano ambientale, perché non diano luogo a responsabilità, è necessario siano poste in essere nel rispetto di termini e modalità previsti dal piano ambientale medesimo, nella versione risultante a seguito del dpcm 29 settembre 2017”. “L’intento - si spiega ancora - è quello di delimitare, temporalmente, al 30 giugno 2019, l’applicabilità della disciplina per quanto attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati”.
“Non cambia niente”, commentano fonti sindacali dopo aver visto la nuova norma. E fonti tecniche osservano: "Cambia poco, sicuramente per i commissari presenti e futuri” (sono quelli dell’amministrazione straordinaria Ilva). “Gia oggi in realtà - rilevano le fonti tecniche - è comunque tutto connesso all’Autorizzazione integrata ambientale, mentre le altre norme su ambiente e salute vanno comunque avanti per il loro corso”. (AGI)
“L'unica vera novità - osservano ancora le fonti tecniche - è il termine per il privato acquirente ora posto in estate 2019”. Estate 2019 perché resta da vedere se alla fine, nel testo definitivo, rimarrà giugno 2019 oppure si andrà ad agosto 2019 come ieri indicato da Di Maio a Taranto.
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