NON C'E' ALTERNATIVA PER GLI OPERAI E LE MASSE POPOLARI CHE ORGANIZZARSI PER ROVESCIARE QUESTO SISTEMA DEI PADRONI!
L’art. 14 del decreto è quello riguardante le ‘Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A‘. Il testo dell’articolo prevede la modifica del famoso articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, quello che introdusse l’esimente penale.
Le modifiche apportate sono le seguenti:
a) al primo periodo, le parole “dell’A.I.A.” sono sostituite dalle seguenti: “del Piano Ambientale medesimo”;
b) al secondo periodo, dopo le parole “in quanto costituiscono adempimento” sono inserite le seguenti: “dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonche’ esecuzione”.
La precisazione non è di poco conto, visto che il Piano Ambientale è andato a rivedere le tempistiche di attuazione delle prescrizioni presenti nell’AIA del 2012, molte delle quali oggi sarebbero ovviamente già scadute. Mentre lo spostamento nel tempo dell’attuazione delle prescrizioni ha fatto sì che la maggior parte di essere potranno essere attuate tra il 2021 e il 2023.
Al punto c) si legge che al terzo periodo, dopo le parole “condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019″ sono inserite le seguenti: “fatta eccezione per l’affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione delsuddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei piu’ brevi termini che l’affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione
straordinaria“.
viene dunque confermato che tutte le condotte poste in essere durante i lavori agli impianti, che ricordiamo essere ancora sotto sequestro perché non a norma, non potranno essere oggetto di azione penale nei confronti di ArcelorMittal.
Infine al punto d) viene aggiunto infine il seguente periodo: “In ogni caso, resta ferma la responsabilita’ in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori“.
In pratica, quanto previsto già con la norma introdotta attraverso l’art. 46 del Decreto Crescita approvato nella scorsa primavera, che andava a riscrivere in parte quanto previsto dal comma 6 dell’art. 2 del decreto legge del gennaio 2015, nel quale fu inserita la famosa e discussa esimente penale per i Commissari straordinari di Ilva in AS e per i futuri proprietari dello stabilimento, che prevedeva come “le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilita’ penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumita’ pubblica e di sicurezza sul lavoro“...
La norma sulla così detta ‘immunità penale’ (tra l’altro dicitura che non è mai apparsa in alcun decreto legge ma ideato nel corso degli anni) è stata semplicemente riscritta. Questo significa che aver affermato che non esistesse più o che fosse stata abolita non corrispondeva al vero, come invece affermano il vicepremier Di Maio e la stragrande maggioranza di esponenti politici del Movimento 5 Stelle nei mesi scorsi.
Come avevamo avuto modo di anticipare infatti, la norma già con il decreto Crescita veniva circoscritta al Piano Ambientale e per questo sarà applicata impianto per impianto, ancorandosi ai tempi previsti dal Piano Ambientale e non più dall’Aia per la messa a norma delle singole aree. Questo significa che mentre prima l’estensione riguardava l’attuazione del Piano Ambientale sino alla sua conclusione, adesso l’immunità scadrà ogni qual volta terminerà il termine previsto per l’attuazione di ogni singolo intervento.
Ricordiamo che la Corte Costituzionale produrrà il giudizio di legittimità costituzionale, il prossimo 9 ottobre, sull‘immunità penale’ relativamente alle condotte attuative del piano ambientale dell’azienda. Sarà presente anche ArcelorMittal come stabilito da un’ordinanza la Corte Costituzionale, la numero 204 dello scorso 16 luglio.
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