Dalle denunce fatte dallo Slai cobas sc
Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA TARANTO
Alla CORTE COSTITUZIONALE ROMA
"...Un decreto che non persegue i responsabili dell'attacco alla salute dei cittadini, che autorizza l'attività produttiva anche in presenza di deficienze impiantistiche che possono determinare pericolose emissioni di sostanze nocive, è una mostruosità, oltre che dal punto di vista umano, di civiltà, dal punto di vista della Giustizia...
...contraddice “i principi di riserva di giurisdizione e di obbligatorietà dell’azione penale” disciplinati dall’articolo 112 della Carta costituzionale...
...Questo norma è un oggettivo via libera ai responsabili legali dell'Ilva/ArcelorMittal, a tutte le figure dirigenziali che gestiscono l'attività della fabbrica, a non preoccuparsi di portare avanti l'attività produttiva nella massima sicurezza per gli operai e per gli abitanti dei quartieri, in quanto risultano tutelati da una presunzione di liceità.
Questa norma va contro la difesa della salute delle persone stabilità dalla Costituzione.
Noi abbiamo accolto con speranza la sentenza di codesta Corte Costituzionale n.58 del marzo 2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 - e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 - che consentiva la prosecuzione dell'attività produttiva anche nell'impianto ILVA (Altoforno 2) sottoposto a sequestro penale.
In particolare riteniamo i seguenti passaggi di quella sentenza punti fermi, inderogabili sempre:
“il legislatore non ha rispettato l’esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita”.
“il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.)".
La violazione di questi principi è presente anche nel recente Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 art. 14.
DALL'ESPOSTO CONTRO L'ACCORDO DEL 6 SETTEMBRE 2018
"...Tale
immunità penale è inoltre, a parere della scrivente,
incostituzionale, perchè in aperta violazione dei principi generali,
di uguaglianza, universali, che devono essere alla base di una legge.
Questa legge invece vale solo per
1 azienda e non per tutte le aziende, affermando di fatto il venir
meno dello stesso spirito della "Legge" che deve, almeno
formalmente, essere imparziale.
Viene
pertanto legalizzata una discriminazione, stabilendo di fatto che un
operaio dell'Ilva/ArcelorMittal è diverso da un operaio di un'altra
fabbrica; come sono diversi i cittadini di Taranto che subiscono
malattie per l'inquinamento provocato dalla fabbrica siderurgica dai
cittadini di altre città.
Viene
istituzionalizzato che ci può essere una fabbrica, una città al di
sopra della legge, in cui sono sospesi i diritti costituzionali,
democratici.
Anche
dal punto di vista del capitale, questa legge afferma che i
proprietari delle fabbriche in genere sono perseguibili per
infortuni, malattie causate dall'attività lavorativa, mentre i
proprietari della fabbrica ora di AM InvestCo No. Questa
discriminazione ripropone pertanto una “concorrenza sleale” sia a
livello delle aziende in Italia, sia sul piano europeo e mondiale..."
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