martedì 10 dicembre 2019

Il Giud. Maccagnano rigetta la richiesta di proroga per l'AFO2: Non si può mettere sullo stesso piano la continuità produttiva con la sicurezza dei lavoratori

(Da Corriere di Taranto)
"...Secondo il giudice Maccagnano, “il Tribunale del riesame de facto si è discostato dall’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la facoltà d’uso di un bene posto in sequestro ai sensi dell’art. 321, non può essere concessa laddove la stessa si ponga in antitesi con le ragioni sottese all’apposizione di detto vincolo“. 
In breve l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame all’esito della camera di consiglio del 17 settembre 2019 ha delineato “un framework valutativo diverso da quello fatto proprio da questo Giudice e sostanzialmente omogeneo rispetto a quello che ha caratterizzato il provvedimento di restituzione dell’Afo 2 emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto ai sensi dell’articolo 85 disp. att. c.p.p. in data 7 settembre 2015 (peraltro revocato in data 9 luglio 2019)”.
In particolare, i giudici del Riesame, “allorquando hanno stabilito uno specifico bilanciamento di interessi fra il valore della produzione industriale e quello della “sicurezza dei lavoratori”, non disponevano del patrimonio conoscitivo che avrebbe loro consentito di sapere che I’adempimento ad una tranche delle prescrizioni originariamente dettate dalla Procura della Repubblica (l’automazione delle residue operazioni oggi svolte presso il piano di colata dell’altoforno) ancor oggi comporta lavori della durata di sran lunga maggiori ad un anno“. 
L’effettiva durata dell’attività di messa a norma dell’impianto in sequestro, infatti, è stata posta all’attenzione soltanto del giudice Maccagnano, per mezzo d’una relazione tecnica allegata all’istanza rigettata con l’ordinanza del 10 settembre 2019.
La circostanza per Maccagnano “non è affatto di poco momento, sol che si pensi che il Tribunale della libertà ha stabilito, come rilevato supra, che criterio imprescindibile per la determinazione del “punto riequilibrio” fra le opposte esigenze sussistenti nel caso di specie è quello “della commisurazione del termine eventualmente concesso”, posto che più si procastina tale termine maggiore è il repentaglio per I’incolumità dei lavoratori“. 
Il Tribunale della libertà – sulla base dello specifico quadro cautelare e probatorio – ha formulato
ulteriori considerazioni in ordine all’entità del termine da concedere ad Ilva in a.s. per adempiere alle residue prescrizioni originariamente dettate dalla Procura con il provvedimento del 7/9/2015, ritenendo “il termine di 180 giorni originariamente richiesto da Ilva in a.s. eccessivamente ampio“; i giudici del riesame hanno poi affermato che “il termine deve essere utile per consentire all’Ilva di adempiere all’attuazione delle prescrizioni“. Tempo che però deve fare riferimento “al termine originario fissato con il provvedimento mai impugnato del 7 settembre 2015“. Successivamente alla revoca della facoltà d’uso dell’Afo 2 da parte della Procura disposta in data 9 luelio 2019, il Tribunale del riesame ha nuovamente concesso detta facoltà, “per un periodo pari al termine originariamente concesso con il decreto di restituzione emesso nel settembre del 2015

I tempi tecnici previsti dalla Paul Wurth…

Nella relazione tecnica della Paul Wurth allegata all’istanza di proroga, vengono indicate le tempistiche minime necessarie per la realizzazione e messa in esercizio del sistema di caricamento automatizzato della massa a tappare nella MAT in 9 mesi a partire dall’entrata in vigore di un apposito ordine”;  le tempistiche minime necessarie per la realizzazione e messa in servizio del sistema di caricamento automatizzoto delle aste della MAF e sostituzione delle MAF esistenti in 14 mesi a partire dall’entrata in vigore di un apposito ordine”; le tempistiche minime necessarie per la realizzazione e messa in servizio del sistema di campionamento automatico della ghisa in 10 mesi a partire dall’entrata in vigore di un apposito ordine”. 

…e i rilievi del giudice

Nell’ordinanza il giudice Maccagnano evidenzia però che “pare opportuno rilevare che la dilazione del termine entro il quale procedere all’indispensabile automatizzazione di tutte le operazioni oggi pericolosamente destinate a svolgersi sul piano di colata dell’Afo 2 (così come richiesta dalla difesa di Ilva in a.s. e stanti le tempistiche menzionate) si accompagna alla richiesta della facoltà d’uso dell’impianto in sequestro per un tempo: maggiore del termine di dodici mesi originariamente previsto dal decreto salva Ilva di restituzione del 7 settembre 2015maggiore del doppio del termine di soli sei mesi richiesto a questo Giudice nel luglio del 2019; maggiore del quadruplo del termine concesso dal Tribunale del riesame con l’ordinanza emessa  all’esito della camera di consiglio del 17 settembre 2019″.

I rilievi nei confronti del parere positivo della Procura

In merito al parere positivo espresso ieri dalla Procura di Taranto tramite il pm Antonella De Luca, il giudice Maccagnano evidenzia che “la posizione della predetta Autorità giudiziaria risulta espressamente modulata sulla base delle informazioni acquisite dal Custode giudiziario in ordine all’adempimento da parte di Ilva in amministrazione straordinaria alla prima tranche di prescrizioni di cui all’ordinanza emessa dat Tribunale del riesame del 20/9/2019“. 
Più precisamente, la Procura ha ritenuto concedibile la proroga richiesta dalla difesa a condizione che questo Tribunale preveda un termine “intermedio” per consentire ad Ilva in a.s. di aggiornare le procedure operative e le pratiche operative concernenti I’impianto in sequestro.
“Questo Giudice giammai potrebbe stabilire un nuovo – invero, l’ennesimo – “termine intermedio” per consentire ad Ilva in a.s. di adempiere ad una tranche di prescrizioni il cui termine ultimo di adempimento era stato originariamente fissato dalla stessa Procura al 30 novembre 2015 e nuovamente fissato dal Tribunale del riesame alla data del 13 novembre 2019; diversamente procedere costituirebbe una palese violazione del giudicato cautelare sino ad oggi formatosi. Un “termine intermedio”, de facto, è comunque già stato abbondantemente concesso da questo Giudicante ad Ilva in a.s., posto che fra il 13 novembre 2019 e la data di emissione del presente provvedimento questo Tribunale non ha comunque inteso revocare la facoltà d’uso concessa ad Ilva in a.s., in attesa di eventuali ulteriori produzioni documentali”. 
Per il giudice Maccagnano inoltre, “il parere della Procura non sembra tenere conto dello specifico posto all’attenzione di questo Giudicante con l’odierna istanza: la difesa di Ilva in a.s., infatti, si è limitata a chiedere una proroga della facoltà d’uso dell’Afo 2 al solo fine di adempiere alle prescrizioni il cui termine di adempimento è stato fissato dal Tribunale del riesame il 13 dicembre 2019“. 
Ove dovesse intendersi quella della Procura come un’autonoma richiesta e non come un parere, “s’imporrebbe comunque a questo Giudice di non concedere alcun ‘termine intermedio’, e ciò in quanto: una simile soluzione, come già rilevato poco sopra, si porrebbe in netta fuizione con il giudicato cautelare formatosi a seguito dell’omessa impugnazione dell’ordinanza del Tribunale della libertà del 20 settembre 2019, considerati i cogenti termini dalla stessa previsti (oltretutto espressamente qualificati dai Giudici del riesame come ‘stringenti”); le argomentazioni formulate dalla Procura, d’altra parte, non sono tali da ritenere superabili i richiamati dati assiologici e sistematici ostativi all’accoglimento della richiesta di facoltà d’uso dell’Afo 2″. 
S’impone conclusivamente di affermare che la proroga della facoltà d’uso dell’Altofomo 2 – col correlato prosieguo dell’attività d’impresa presso I’impianto in sequestro – non possa essere concessa.
Il giudice evidenzia infine “come la sicurezza sui luoghi di lavoro è un prius, non un posterius; la disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2008, peraltro, delinea un’area di rischio consentito estremamente ristretta, alla quale sono estranee valutazioni di “accettabilità del rischio”, così come correttamente sottolineato anche dall’equipe di ingegneri che ha redatto l’analisi di rischio”.
Questo Tribunale, ove accogliesse l’odiema istanza, disapplicherebbe per un termine estremamente ampio un provvedimento cautelare destinato a prevenire la concretizzazione di un rischio ben specifico – come stabilito del decreto genetico – quello della verificazione di infortuni della stessa specie di quello occorso ad Alessandro Morricella l’8 giugno 2015. L’accettazione di un simile rischiose pur può dirsi ragionevole entro orizzonti temporali ben limitati, quali quelli delineati nel provvedimento di restituzione emesso dalla Procura della Repubblica il 7 iettembre 2015, nell’ordinanza del Tribunale del riesame del 20 settembre 2019 o nello stesso Decreto Legge n.9212015 – diventa palesemente ingiustificabile ove effettuata: per un tempo complessivo di 14 mesi,destinato a sommarsi ad una ininterrotta disapplicazione del vincolo cautelare cui è sottoposto l’Afo 2 durata quattro anni, tre mesi e 6 giorni, per un intervallo di tempo finale pari a 5 anni, 5 mesi e 6 giorni“.
In altre parole, la concessione della facoltà d’uso richiesta “integrerebbe una mera opzione in favore di un bene giuridico (la continuità della produzione presso l’Afo 2) in luogo di un altro (l’integrità psicofisica dei lavoratori operanti presso l’impianto in sequestro)“. 
“Questo Tribunale ritiene che la pluriennale opera di “bilanciamento di interessi” svolta dalle diverse Autorità giudiziarie intervenute nell’ambito del presente procedimento penale – condotta al precipuo scopo di tutelare la continuità produttiva e i livelli occupazionali di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale – non possa essere ulteriormente proseguita; diversamente disporre equivarrebbe a comprimere eccessivamente le fondamentali esigenze cautelari allo stesso sottese e, soprattutto, obliterando un quadro normativo le cui basi assiologiche si sviluppano dall’articolo 41, sino al Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori. A lume di tanto, l’istanza avanzata nell’interesse di Ilva in amministrazione straordinaria deve essere rigettata, come da dispositivo in calce“.

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