Pubblichiamo per documentazione il testo del decreto Salva-Ilva.
La critica puntuale dei precedenti articoli si può rileggere qui
Art. 8
Piano nazionale della citta' e relativi interventi nel comune di
Taranto
1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto
presentato per il Piano nazionale delle citta' un Piano di interventi
per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della citta'
vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo al fine dell'acquisizione degli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Ministero,
entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la
compatibilita' degli interventi con le esigenze di tutela del
patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa
con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici
periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le
autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque
denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni,
le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di
assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri
Ministeri, nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono
resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di
Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono
resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in
materia urbanistica.
2. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere e'
emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
3. I Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di
Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui
all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale
militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria
destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze
operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani
urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di
approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i
pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al
CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse
finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei
saldi di finanza pubblica.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 gennaio 2015
Nessun commento:
Posta un commento