Pubblichiamo per documentazione il testo del decreto Salva-Ilva.
La critica punto per punto del decreto si può rileggere qui
Art. 1
Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi
1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347»,
dopo le parole: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali» sono inserite le seguenti: «ovvero che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231».
2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, e'
inserito il seguente: «2-ter. L'istanza per l'ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,
che sono soggette al commissariamento straordinario ai sensi del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e' presentata dal commissario
straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del
medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 puo' essere nominato
commissario straordinario della procedura di amministrazione
straordinaria.».
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole:
«operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo,».
4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater e'
sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei
principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario
individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i
soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuita' nel
medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la
continuita' produttiva dello stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati
livelli occupazionali, nonche' la rapidita' dell'intervento e il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai
Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo
di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da
perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione
di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto
dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' rilasciata dal Ministro dello
sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e
quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano
i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.».
5. All'articolo 4, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 347,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di affitto o
cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto,
le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti
o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o
all'acquirente.».
6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, le
parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «Non sono in ogni caso soggetti ad
azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
89, in attuazione della finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.».
Art. 2
Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.
1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria
di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario
straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni
di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014».
2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si
conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale
di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n.
207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non puo'
unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale in corso di validita', ma legittima la regione
competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14
marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli
articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
3. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle
prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 e' considerata di pubblica
utilita' ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono
dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e
costituiscono varianti ai piani urbanistici.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
9, del decreto-legge n. 61 e' avviato su proposta del commissario
entro quindici giorni dalla disponibilita' dei relativi progetti. I
termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi
agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono
essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti
giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso
di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto
ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e
paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1,
comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.
5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se
entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell'80
per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31
dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA
una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al
primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' stabilito il termine ultimo per
l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del
presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione
delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e
delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione
del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a
responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario
e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto
costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell' incolumita' pubblica e di
sicurezza sul lavoro.
7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni
di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai
pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla
medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali
finanziamenti.».
8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del
decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto, e
l'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116.
9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonche' al
commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli
articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo
22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si
devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario
straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di
cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al
comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere
come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.
10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma
9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito
alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente
titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi
prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta,
fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa
data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa e'
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».
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