Pubblichiamo per documentazione il testo del decreto Salva-Ilva.
La critica punto per punto del decreto si può rileggere qui
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Il comma 11-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 e'
sostituito dal seguente: «11-quinquies. Ai fini dell'attuazione e
della realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a
commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario
straordinario, dispone il versamento in una contabilita' speciale
intestata al commissario straordinario delle somme sottoposte a
sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di
sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da
quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare
dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del
commissariamento, con il vincolo, quanto al loro utilizzo,
all'attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale
esercitata.».
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14
marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione
straordinaria, oltre alla titolarita' della o delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge
n. 61, come modificato dal comma 1, e' altresi' titolare di altre
contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui
confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa
presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di
sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo
comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da
destinare agli interventi di risanamento ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa
vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilita' speciali
aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei
confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora
aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere
dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, e' autorizzato a
sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualita' di avente causa
dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione
contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere
transattivo e definitivo e non e' soggetta ad azione revocatoria. Le
somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilita'
ordinaria del Commissario straordinario.
Art. 4
Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, e' sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalita' di
costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per
rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre
2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed
autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le procedure di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di
compensazione ambientale e le eventuali ulteriori garanzie
finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione
delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al
periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio
dell'attivita' di cui al presente comma.».
2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, e' sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalita' di
gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di
Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorita'
competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite
eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione
del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza
dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.».
Nessun commento:
Posta un commento