Pubblichiamo per documentazione il testo del decreto Salva-Ilva.
La critica punto per punto di questi articoli si può rileggere qui
Art. 5
Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto
1. In considerazione della peculiare situazione dell'area di
Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area e'
disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di
seguito denominato «CIS Taranto».
2. Il CIS Taranto e' sottoscritto dai soggetti che compongono il
Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, istituito e
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
presso la struttura di missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori"
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare
e concertare tutte le azioni in essere nonche' definire strategie
comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio
ed e' presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della
difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche'
da un rappresentante della Regione Puglia, della Provincia di
Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta
area, dell'Autorita' Portuale di Taranto, del Commissario
straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione
di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di
tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli
costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione
dell'area di Taranto
1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012,
n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e' incaricato
di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per
la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area
di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto
a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per
l'ambiente e mitigare le relative criticita' riguardanti la
competitivita' delle imprese del territorio tarantino. Il Programma
e' attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui
all'articolo 5 del presente decreto.
2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di
cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, le
risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui
alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e
successive modificazioni e 179/06, nonche' le risorse allo scopo
impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE puo'
destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di
sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e
riqualificazione dell'area di Taranto.
3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui
al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le
finalita' del comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario stesso
per tutte le attivita' tecnico-amministrative connesse alla
realizzazione degli interventi.
4. Il Commissario straordinario, per le attivita' di propria
competenza, puo' avvalersi di altre pubbliche amministrazioni,
universita' o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca,
secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 7
Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto
1. In conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario
straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a
tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per
l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo.
2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in
applicazione dei generali principi di efficacia dell'attivita'
amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni,
intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonche' di
tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro
il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario
straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto
termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere e'
emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
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