lunedì 9 febbraio 2015

Il testo del decreto SalvaIlva - 3a parte

Pubblichiamo per documentazione il testo del decreto Salva-Ilva.
La critica  punto per punto di questi articoli si può rileggere qui
 
 Art. 5 
 
      Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto 
 
  1.  In  considerazione  della  peculiare  situazione  dell'area  di
Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta  area  e'
disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di  Sviluppo  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  di
seguito denominato «CIS Taranto». 
  2. Il CIS Taranto e' sottoscritto dai soggetti  che  compongono  il
Tavolo istituzionale permanente per l'Area di  Taranto,  istituito  e
disciplinato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
presso la  struttura  di  missione  "Aquila-Taranto-POIN  Attrattori"
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare
e concertare tutte le azioni in  essere  nonche'  definire  strategie
comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile  del  territorio
ed e' presieduto da un rappresentante della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri  e  composto  da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  della
difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  nonche'
da  un  rappresentante  della  Regione  Puglia,  della  Provincia  di
Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella  predetta
area,   dell'Autorita'   Portuale   di   Taranto,   del   Commissario
straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e  riqualificazione
di Taranto e del Commissario  straordinario  del  Porto  di  Taranto,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe  le  funzioni  di
tutti i tavoli  tecnici  comunque  denominati  su  Taranto  istituiti
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  di   quelli
costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 Art. 6 
 
Programma per  la  bonifica,  ambientalizzazione  e  riqualificazione
                        dell'area di Taranto 
 
  1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto  2012,
n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e'  incaricato
di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo  termine,  per
la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione  dell'intera  area
di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,  volto
a garantire un adeguato livello di sicurezza per  le  persone  e  per
l'ambiente  e  mitigare  le  relative   criticita'   riguardanti   la
competitivita' delle imprese del territorio tarantino.  Il  Programma
e' attuato secondo disposizioni contenute  nel  CIS  Taranto  di  cui
all'articolo 5 del presente decreto. 
  2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma  di  misure  di
cui  al  comma  1  sono  destinate,  per  essere   trasferite   sulla
contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  straordinario,  le
risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge  7  agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171,  di  cui
alla delibera CIPE  17/03  e  delibere  ad  essa  collegate  83/03  e
successive modificazioni e 179/06,  nonche'  le  risorse  allo  scopo
impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e ulteriori risorse che con propria delibera  il  CIPE  puo'
destinare nell'ambito della programmazione  2014-2020  del  Fondo  di
sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi  di  bonifiche  e
riqualificazione dell'area di Taranto. 
  3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse  di  cui
al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la  bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell'area  di  Taranto  per  le
finalita' del comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario  stesso
per  tutte  le   attivita'   tecnico-amministrative   connesse   alla
realizzazione degli interventi. 
  4. Il  Commissario  straordinario,  per  le  attivita'  di  propria
competenza,  puo'  avvalersi  di  altre  pubbliche   amministrazioni,
universita' o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici  di  ricerca,
secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge  8
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 
Art. 7 
 
   Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto 
 
  1. In conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del  Commissario
straordinario  del  Porto  di  Taranto,  nominato  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17  febbraio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10  aprile  2012,  sono  estesi  a
tutte le opere ed  agli  interventi  infrastrutturali  necessari  per
l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo. 
  2.  Per  la  realizzazione  di  tali  opere   ed   interventi,   in
applicazione  dei  generali  principi  di  efficacia   dell'attivita'
amministrativa e di semplificazione  procedimentale,  autorizzazioni,
intese, concerti, pareri, nulla osta ed  atti  di  assenso,  comunque
denominati, degli enti locali, regionali, dei  Ministeri  nonche'  di
tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere  resi  entro
il  termine  di  giorni  trenta  dalla  richiesta   del   Commissario
straordinario  del  Porto  di  Taranto.  Decorso  inutilmente   detto
termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. 
  3. La pronuncia sulla  compatibilita'  ambientale  delle  opere  e'
emessa nel termine di  giorni  sessanta  dalla  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 

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