Ecco le controparti dei lavoratori |
Testo
Unico sulla Rappresentanza
Confindustria – Cgil, Cisl e Uil -
Roma, 10 gennaio 2014
Indice:
PARTE
PRIMA: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della
contrattazione collettiva nazionale di categoria.
PARTE
SECONDA:
regolamentazione
delle rappresentanze in azienda.
PARTE
TERZA: titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva
nazionale di categoria e aziendale.
PARTE
QUARTA: disposizioni relative alle clausole e alle procedure di
raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento.
CLAUSOLE
TRANSITORIE E FINALI
PARTE
PRIMA: MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA
Per
la misura e la certificazione della rappresentanza delle
organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie
dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo
d’intesa del 31 maggio 2013 e del presente Accordo, ai fini della
contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono i dati
associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai
lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in
occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
Il
datore di lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le modalità
contenute nel presente accordo, ad effettuare la rilevazione del
numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni
sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie
dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo
31 maggio 2013 e del presente Accordo.
La
delega dovrà contenere l’indicazione della organizzazione
sindacale di categoria e del conto corrente bancario al quale il
datore di lavoro dovrà versare il contributo associativo.
Il
contributo associativo non potrà essere inferiore ad un valore
percentuale di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo
tabellare in vigore, nel mese di gennaio di ciascun anno, che ogni
singolo ccnl individuerà.
Il
lavoratore che intenda revocare la delega, dovrà rilasciare
apposita dichiarazione scritta e la revoca, ai fini della
rilevazione del numero delle deleghe, avrà effetto al termine del
mese nel quale è stata notificata al datore di lavoro.
La
raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante l’utilizzo
di un modulo suddiviso in due parti, la prima delle quali,
contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del
contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda, sempre
a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo sindacato.
Le
imprese accetteranno anche le deleghe a favore delle organizzazioni
sindacali di categoria che aderiscano e si obblighino a rispettare
integralmente i contenuti del presente Accordo nonché dell’Accordo
Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 31 maggio 2013.
Il
numero delle deleghe viene rilevato dall’INPS tramite un’apposita
sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens).
Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil, tramite apposita convenzione, definiranno con
l’INPS l’introduzione nelle dichiarazioni mensili Uniemens di
una apposita sezione per la rilevazione annuale del numero delle
deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del
CCNL. Per questo scopo, le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente accordo procederanno a catalogare i contratti collettivi
nazionali di categoria, attribuendo a ciascun contratto uno
specifico codice, che sarà comunicato anche al Cnel.
Le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo
attribuiranno uno specifico codice identificativo a tutte le
organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla
rilevazione della propria rappresentanza per gli effetti della
stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne daranno
tempestiva informativa all’INPS, alla Confindustria e al Cnel.
Ciascun
datore di lavoro, attraverso il modulo Uniemens, indicherà
nell’apposita sezione, il codice del contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato e il numero delle deleghe ricevute per
ogni singola organizzazione sindacale di categoria con relativo
codice identificativo nonché la forma di rappresentanza presente
nelle unità produttive con più di quindici dipendenti. Ulteriori
dati potranno essere rilevati secondo le modalità definite nella
convenzione con l’INPS.
In
forza della specifica convenzione, l’INPS elaborerà annualmente i
dati raccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di
lavoro, aggregherà il dato relativo alle deleghe raccolte da
ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al
periodo gennaio-dicembre di ogni anno.
Il
numero degli iscritti, ai fini delle rilevazione della rappresentanza
di ciascuna organizzazione sindacale di categoria su base nazionale,
sarà determinato dividendo il numero complessivo delle rilevazioni
mensili, effettuate in virtù delle deleghe, per dodici.
Per
l’anno 2014 si rileveranno le deleghe relative al secondo semestre.
I
dati raccolti dall’INPS saranno trasmessi - previa definizione di
un protocollo d’intesa con i firmatari del Protocollo del 31 maggio
2013 e del presente Accordo - al CNEL che li pondererà con i
consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie da rinnovare ogni tre anni.
I
dati degli iscritti rilevati dall’Inps in relazione alle unità
produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti
r.s.a. ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza
sindacale saranno trasmessi, entro il mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di rilevazione, al CNEL.
Per
consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle
singole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle
elezioni delle r.s.u. nei singoli luoghi di lavoro, copia del verbale
di cui al punto 19 della sezione terza della Parte Seconda del
presente accordo dovrà essere trasmesso a cura della Commissione
elettorale al Comitato Provinciale dei Garanti (o analogo organismo
che dovesse essere costituito per lo scopo).
L’invio
dei verbali è previsto sia per le rappresentanze sindacali unitarie
che verranno elette successivamente all’entrata in vigore del
presente accordo sia per quelle elette antecedentemente ancora
validamente in carica.
Il
Comitato Provinciale dei Garanti (o analogo organismo che dovesse
essere costituito per lo scopo) raccoglierà tutti i dati relativi
alle r.s.u. validamente in carica alla data del 31 luglio di ogni
anno, desumendoli dai singoli verbali elettorali pervenuti al
Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna organizzazione
sindacale di categoria, e li trasmette al CNEL entro il mese di
gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.
Il
CNEL provvederà a sommare ai voti conseguiti da ciascuna
organizzazione sindacale di categoria, il numero degli iscritti
risultanti nelle unità produttive con più di 15 dipendenti ove
siano presenti r.s.a. ovvero non sia presente alcuna forma di
rappresentanza sindacale.
Entro
il mese di aprile il CNEL provvederà alla ponderazione del dato
elettorale con il dato associativo - con riferimento ad ogni singolo
c.c.n.l. - secondo quanto previsto ai punti 4 e 5 del Protocollo
d’Intesa 31 maggio 2013, ossia determinando la media semplice fra
la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la
percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle r.s.u. sul totale
dei votanti, quindi, con un peso del 50% per ciascuno dei due dati.
Effettuata
la ponderazione, il CNEL comunicherà alle parti stipulanti il
presente accordo il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione
sindacale di categoria relativo ai singoli contratti collettivi
nazionali di lavoro.
I
dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal CNEL
entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello della
rilevazione e, per l’anno 2015, saranno utili, oltre che per il
raggiungimento della soglia del 5%:
a)
per la verifica della maggioranza del 50% + 1, per tutti i rinnovi
contrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione
effettuata dal CNEL;
b)
ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme
di rinnovo per i contratti che scadono dal novembre 2015.
Successivamente
e di regola, i dati comunicati dal CNEL saranno validamente
utilizzabili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5%
anche per la determinazione della maggioranza del 50% + 1:
a)
ai fini della sottoscrizione dei ccnl, in base all’ultimo dato
disponibile;
b)
ai fini della presentazione delle piattaforme, in base al dato
disponibile sei mesi prima della scadenza del contratto.
PARTE
SECONDA: REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA
Sezione
prima: regole generali sulle forme della rappresentanza in
azienda
Le
parti contraenti il presente accordo concordano che in ogni singola
unità produttiva con più di quindici dipendenti dovrà essere
adottata una sola forma di rappresentanza. Nel caso di unità
produttive con più di quindici dipendenti ove non siano mai state
costituite forme di rappresentanza sindacale, le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo concordano che, qualora
non si proceda alla costituzione di rappresentanze sindacali
unitarie ma si opti per il diverso modello della rappresentanza
sindacale aziendale:
a)
dovrà essere garantita l’invarianzadei costi aziendali rispetto
alla situazione che si sarebbe determinata con la costituzione della
rappresentanza sindacale unitaria;
b)
alla scadenza della rsa, l’eventuale passaggio alle r.s.u. potrà
avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino,
a livello nazionale, la maggioranza del 50%+1 come determinata nella
parte prima del presente accordo.
In
tutti i casi in cui trova applicazione l’art. 2112 Cod. Civ. e che
determinino rilevanti mutamenti nella composizione delle unità
produttive interessate, ferma restando la validità della r.s.u. in
carica fino alla costituzione della nuova r.s.u., si procederà a
nuove elezioni entro tre mesi dal trasferimento.
Sezione
seconda: modalità di costituzione e di funzionamento
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa:
Le seguenti regole in materia di rappresentanze sindacali unitarie,
riprendono la disciplina contenuta nell’Accordo Interconfederale 20
dicembre 1993 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali.
Le
seguenti regole trovano applicazione per le procedure di costituzione
delle nuove r.s.u. e per il rinnovo di quelle già esistenti.
1.
Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze
sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive
nelle quali il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad
iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle
Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28
giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo
interconfederale.
Ai
fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto
di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale
all’orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto
a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile
di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva
durata dei loro rapporti di lavoro.
Hanno
potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva ovvero le
associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste
elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, a condizione che
abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto
dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31
maggio 2013 e del presente Accordo.
L'iniziativa
di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o
disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra
individuate.
La
stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta
anche dalla r.s.u. ove validamente esistente.
2.
Composizione
Alla
costituzione della r.s.u. si procede mediante elezione a suffragio
universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Nella
definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei
seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie
degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi
di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale
dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della
rappresentanza.
Nella
composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza
di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme
antidiscriminatorie.
3.
Numero dei componenti
Il
numero dei componenti le r.s.u. sarà pari almeno a:
a)
3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti;
b)
3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c)
3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. b).
4.
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di
esercizio
I
componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella
titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già
loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3°
della legge n. 300/1970.
Sono
fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già
previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o
accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei
dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle
stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza
dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti
contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire
ai componenti della r.s.u.
In
tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati,
le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali
le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle
organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di
mantenere una specifica agibilità sindacale.
Sono
fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti
diritti:
a)
diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n.
300/1970;
b)
diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, l. n.
300/1970;
c)
diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/1970.
5.
Clausola di armonizzazione
Le
r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità
dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per
effetto di disposizioni di legge.
6.
Durata e sostituzione nell'incarico
I
componenti della r.s.u.restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il
componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente
alla medesima lista.
Le
dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non
possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la
decadenza della r.s.u. con conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Il
cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della
r.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con
il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del
sostituito.
7
. Decisioni
Le
decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte
dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto
previsto nella parte terza del presente accordo che recepisce i
contenuti dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011.
Le
r.s.u. costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate
potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento
fissandone espressamente poteri e competenze.
8.
Clausola di salvaguardia
Le
organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni
firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del
Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo o che, comunque,
aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla
procedura di elezione della r.s.u., rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della legge
20 maggio 1970, n. 300.
In
particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle
Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28
giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o
che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a.
nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u..
Il
passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito
unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle
Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013.
SEZIONE
TERZA: DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R. S. U.
1.
Modalità per indire le elezioni
Almeno
tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le
associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del
presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u.
uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione
da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a
disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il
termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data
di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si
intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2.
Quorum per la validità delle elezioni
Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle
operazioni elettorali.
Le
elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei
casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione
elettorale e le organizzazioni sindacali operanti all’interno
dell’azienda prenderanno ogni determinazione in ordine alla
validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi
a determinare nell’unità produttiva.
3.
Elettorato attivo e passivo
Hanno
diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e
i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle
elezioni.
Hanno
altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al
momento del voto.
Ferma
restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in
prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui
al successivo punto 4, la contrattazione di categoria, che non abbia
già regolato la materia in attuazione dell’Accordo del 20
dicembre 1993, dovrà regolare l’esercizio del diritto di
elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4.
Presentazione delle liste
All'elezione
della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a)
organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni
firmatarie del presente accordo oppure dalle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b)
associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto
ed atto costitutivo a condizione che:
1)
accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti
del presente accordo, dell’Accodo Interconfederale del 28 giugno
2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013;
2)
la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori
dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al
voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di
dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere
corredata da almeno tre firme di lavoratori.
Non
possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i
membri della Commissione elettorale.
Ciascun
candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il
divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in
più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di
procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7,
inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il
numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre
2/3 il numero dei componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio.
5.
Commissione elettorale
Al
fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una
Commissione elettorale.
Per
la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente
dall'unità produttiva, non candidato.
6.
Compiti della Commissione
La
Commissione elettorale ha il compito di:
a)
ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente
dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla
rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente
accordo;
b)
verificare la valida presentazione delle liste;
c)
costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto
che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività aziendale;
d)
assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e)
esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di
cui al presente accordo;
f)
proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a
tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni
sindacali presentatrici di liste.
7.
Affissioni
Le
liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione
nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data
fissata per le elezioni.
8.
Scrutatori
È
in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori
elettori non candidati.
La
designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24
ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9.
Segretezza del voto
Nelle
elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per
interposta persona.
10.
Schede elettorali
La
votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le
liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In
caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
Le
schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la
loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire
la segretezza e la regolarità del voto.
La
scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dal Presidente del seggio.
Il
voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
Il
voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta
tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11.
Preferenze
L'elettore
può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da
lui votata.
Il
voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta
apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo
il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione
di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come
votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della
lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più
preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel
caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati
di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista
e nulli i voti di preferenza.
12.
Modalità della votazione
Il
luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla
Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale,
in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio
del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Qualora
l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero
richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione,
evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare,
sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle
aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di
norma contestualmente.
Luogo
e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente
presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le
votazioni.
13.
Composizione del seggio elettorale
Il
seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte terza,
del presente Accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione
elettorale.
14.
Attrezzatura del seggio elettorale
A
cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di
un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio
dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco
completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15.
Riconoscimento degli elettori
Gli
elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente
del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di
documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due
degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato
atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16.
Compiti del Presidente
Il
Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al
precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
17.
Operazioni di scrutinio
Le
operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al
termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il
verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle
eventuali contestazioni, verrà consegnato- unitamente al materiale
della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione
elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni
riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La
Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il
materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego
sigillato, dopo la definitiva convalida della r.s.u. sarà
conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la
Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò
almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza
di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della
Direzione.
18
. Attribuzione dei seggi
Ai
fini dell'elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi
sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione
del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti
dalle singole liste concorrenti.
Nell'ambito
delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente
all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo
l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in
caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella
lista.
19.
Ricorsi alla Commissione elettorale
La
Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale
sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i
componenti della Commissione stessa.
Trascorsi
5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che
siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si
intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e
la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra, che sarà
trasmesso al comitato provinciale dei Garanti (o analogo organismo
costituito per lo scopo di rilevare i risultati elettorali).
Ove
invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la
Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo
nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia
di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano
presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle
operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo
raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta elettronica
certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione
elettorale, al Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo
che dovesse essere costituito per lo scopo) e alla Associazione
industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta
comunicazione all'azienda.
20.
Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che
dovesse essere costituito per lo scopo).
Contro
le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro
10 gg. ad apposito Comitato provinciale dei garanti (o analogo
organismo che dovesse essere costituito per lo scopo). Tale Comitato
è composto, a livello provinciale, da un membro designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste,
interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione
industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore
della DTL o da un suo delegato.
Il
Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21.
Comunicazione della nomina dei componenti della r.s.u.
La
nomina dei componenti della r.s.u., una volta definiti gli eventuali
ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per
il tramite della locale organizzazione imprenditoriale
d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva
appartenenza dei componenti.
22.
Adempimenti della Direzione aziendale
La
Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione
elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella
singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il
corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
PARTE
TERZA: TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE.
Il
contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire
la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i
lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Sono
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e
dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo
del 31 maggio 2013, che abbiano, nell’ambito di applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non
inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato
associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato
elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come
risultante dalla ponderazione effettuata dal Cnel.
Nel
rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione
Sindacale, le Federazioni di categoria - per ogni singolo CCNL -
decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della
delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio
regolamento.
In
tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente
intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria,
la presentazione di piattaforme unitarie.
Ai
fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge,
ai sensi dell’art. 19 e ss della legge 20 maggio 1970, n. 300, si
intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che
abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i criteri
concordati nel presente accordo, e che abbiano partecipato alla
negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della
piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo
rinnovo del c.c.n.l. definito secondo le regole del presente
accordo.
Fermo
restando quanto previsto al secondo paragrafo, in assenza di
piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni
categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma
presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente
un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.
I
contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente
dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1
della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione
certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza
semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per
ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. La
sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta,
costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.
Il
rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in
tal modo conclusi sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei
lavoratori e delle lavoratrici nonchè pienamente esigibili per tutte
le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente
intesa.
Conseguentemente
le parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare
piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli
accordi così definiti.
La
contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie
delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.
I
contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative
sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e
vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle
Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale
del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e
del presente Accordo, o che comunque tali accordi abbiano
formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se
approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze
sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali
convenute con il presente Accordo.
In
caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite
ex art. 19 della legge n.300/70, i suddetti contratti collettivi
aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze
sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni
sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino
destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi
sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno
precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e
comunicati ai sensi della presente intesa. Ai fini di garantire
analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali
unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui
all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando
presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi
aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le
modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei
lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a
seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione
del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di
una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo o
almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della
consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli
aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso
dalla maggioranza semplice dei votanti.
I
contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di
articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di
aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I
contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in
via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti
collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i
rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali
conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda
d’intesa con le relative organizzazioni sindacali territoriali di
categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del
presente accordo interconfederale o che comunque tali accordi
abbiano formalmente accettato, al fine di gestire situazioni di
crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo
sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire
intese modificative con riferimento agli istituti del contratto
collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli
orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative così
definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel
presente accordo.
PARTE
QUARTA: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO
Le
parti firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011,
del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ovvero del presente
Accordo convengono sulla necessità di definire disposizioni volte a
prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni
natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei
processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali
vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti
collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure
contenute nelle intese citate.
Pertanto
i contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle
condizioni di cui al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del
presente accordo, dovranno definire clausole e/o procedure di
raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti,
l’esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo
nazionale di categoria e a prevenire il conflitto.
I
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì,
determinare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali
comportamenti attivi od omissivi che impediscano l'esigibilità dei
contratti collettivi nazionali di categoria stipulati ai sensi della
presente intesa.
Le
disposizioni definite da i contratti collettivi nazionali di lavoro,
al solo scopo di salvaguardare il rispetto delle regole concordate
nell'accordo del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e
nel presente accordo, dovranno riguardare i comportamenti di tutte le
parti contraenti e prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari,
ovvero che comportino la temporanea sospensione di diritti sindacali
di fonte contrattuale e di ogni altra agibilità derivante dalla
presente intesa.
I
contratti collettivi aziendali, approvati alla condizioni previste e
disciplinate nella parte terza del presente accordo, che definiscono
clausole di tregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire
l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione
collettiva, hanno effetto vincolante, oltre che per il datore di
lavoro, per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché
per le associazioni sindacali espressioni delle confederazioni
sindacali firmatarie del presente accordo, o per le organizzazioni
che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i singoli
lavoratori.
CLAUSOLE
TRANSITORIE E FINALI
Le
parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare
le regole qui concordate e si impegnano, altresì, affinché le
rispettive organizzazioni di categoria ad esse aderenti e le
rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si
attengano a quanto pattuito nel presente accordo.
In
via transitoria, ed in attesa che i rinnovi dei contratti nazionali
definiscano la materia disciplinata dalla parte quarta del presente
accordo, le parti contraenti concordano che eventuali comportamenti
non conformi agli accordi siano oggetto di una procedura arbitrale
da svolgersi a livello confederale.
A
tal fine, le organizzazioni di categoria appartenenti ad una delle
Confederazioni firmatarie del presente accordo, ovvero che comunque
tale accordo abbiano formalmente accettato, sono obbligate a
richiedere alle rispettive Confederazioni la costituzione di un
collegio di conciliazione e arbitrato composto, pariteticamente, da
un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali
interessate e da altrettanti rappresentanti della Confindustria,
nonché da un ulteriore membro, che riveste la carica di Presidente,
individuato di comune accordo o, in mancanza di accordo, a sorteggio
fra esperti della materia indicati in una apposita lista definita di
comune accordo, entro 30 giorni, dalle parti stipulanti il presente
accordo.
Nella
decisione del collegio, che dovrà intervenire entro dieci giorni
dalla sua composizione, dovranno essere previste le misure da
applicarsi nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei datori
di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il
presente accordo e,in particolare, dell’obbligo di farne
rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a tutti i
livelli.
Viene
poi istituita, a cura delle parti firmatarie del presente accordo,
una Commissione Interconfederale permanente con lo scopo di
favorirne e monitorarne l'attuazione, nonché di garantirne
l’esigibilità.
La
Commissione sarà composta, pariteticamente, da sei membri,
designati da Confindustria e dalle tre organizzazioni sindacali più
rappresentative al momento della composizione della Commissione, tra
esperti in materia di diritto del lavoro e di relazioni industriali.
Un settimo componente della Commissione Interconfederale, che
assumerà funzioni di Presidente, sarà individuato fra esperti
della materia indicati in una apposita lista definita di comune
accordo. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di
esperti.
Ai
componenti non spetta alcuna indennità.
La
Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono
essere confermati una sola volta.
Fatte
salve le clausole che disciplinano l’esigibilità per i singoli
contratti collettivi nazionali di categoria, la Commissione
Interconfederale stabilisce, con proprio regolamento, da definire
entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, le modalità del
proprio funzionamento ed i poteri di intervento per garantire
l’esigibilità dei contenuti del presente accordo, definendo ogni
controversia anche attraverso lo svolgimento di un giudizio
arbitrale.
La
Commissione Interconfederale provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo
dalle parti stipulanti il presente accordo.
Il
presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad
opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Roma,
10 gennaio 2014
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