La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, attraverso due ordinanze, ha chiuso il contenzioso in merito all’appalto per la bonifica delle aree non pavimentate del Cimitero San Brunone nel comune di Taranto.
Come si ricorderà, i lavori furono aggiudicati il 4 maggio dello scorso anno dalla stazione appaltante, il Commissario Straordinario per la Bonifica di Taranto, (decreto di aggiudicazione n. 156 del 14.05.19). Con quel decreto fu affidato l’Intervento di bonifica delle aree non pavimentate del Cimitero San Brunone all’ A.T.I. CO.GE.A. Impresit s.r.l. – Tecnobuilding s.r.l.S&C Costruzioni s.r.l. – Impresa Parisi, Scavi e Costruzioni di Parisi Angelo.
L’appalto, che aveva come base d’asta 6.127.022,20 euro, fu aggiudicato all’A.T.I. che aveva
presentato un’offerta con un ribasso d’asta del 18.69%. Al secondo posto si era piazzata l’Ati composta da Ditta Fornaro Vincenzo, Impresa Ottomano, Cassalia Domenico, La Refin srl e Mad srl. Terza, infine, la Cisa Spa. Che aveva presentato al Tar di Lecce la richiesta di sospensione dell’aggiudicazione dell’appalto, avendo rilevato un collegamento familiare tra una impresa della prima Ati e una della seconda, collegamento però non era comunicato alla stazione appaltante che così era stata indotta in errore, non avendone conoscenza formale.
L’A.T.I. CO.GE.A. Impresit s.r.l. con nota del 22 ottobre aveva manifestato l’intenzione di proporre appello avverso la suddetta sentenza del TAR PUGLIA invitando l’amministrazione ad astenersi dall’adottare qualunque provvedimento o determinazione che possa incidere sulla posizione del raggruppamento aggiudicatario. La stazione appaltante aveva provveduto ad inoltrare la dovuta segnalazione all’ANAC e per le vie brevi (in data 11.11.2019)  è stata consultata l’Avvocatura Distrettuale e Generale evidenziando la imminente scadenza del termine per l’appello.
Il tutto era finito al Consiglio di Stato. In pratica, è stato appurato che la titolare della prima A.T.I. fosse la madre dei titolari della seconda A.T.I. Il che per i giudici costituisce una concreta evidenza della prova del collegamento sostanziale tra le imprese, tale da comportare la loro esclusione al bando di gara.