Nella memoria di replica quella depositata dai legali della multinazionale nelle scorse settimane, i pm Stefano Civardi e Mauro Clerici e il Procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, titolari dell’inchiesta penale, ribattono alla richiesta, avanzata da Arcelor Mittal, della loro estromissione dalla causa civile. Nella memoria si legge che “il ricorso della Procura della Repubblica è pienamente ammissibile e coerente con i doveri dell’Ufficio in quanto nel procedimento ci sono interessi pubblici coinvolti sotto il profilo della tutela dell’ambiente, dell’occupazione, degli impianti strategici per l’economia nazionale“.
In più, oltre a sottolineare che la memoria depositata dai legali della multinazionale lo scorso 16 dicembre al giudice civile Claudio Marangoni “è totalmente centrata sul provvedimento del giudice monocratico di Taranto sull’Altoforno 2 poi annullato dal Tribunale del Riesame il 7 gennaio scorso”, i pm sottolineano come la giurisprudenza riconosce “l’utilizzabilità degli elementi di prova assunti nel corso del procedimento penale come prova atipica, con pieno ingresso nel novero degli elementi valutabili dal giudicante nel contenzioso civile“.
La “frase presente nella memoria depositata a dicembre da ArcelorMittal nella causa civile con l’ex Ilva per sostenere che la Procura possa versare in un giudizio civile (…) elementi istruttori acquisiti al di fuori di ogni contraddittorio (e di ogni competenza) nonché del controllo del giudice civile è evenienza, a nostra memoria, mai verificatasi in Italia e, per quanto si sappia, in alcuno Stato di diritto“, come si legge nella memoria dei pm “è il portato di un artifizio retorico eccessivamente spinto, o denota scarsa memoria“.
In più, oltre a sottolineare che la memoria depositata dai legali della multinazionale lo scorso 16 dicembre al giudice civile Claudio Marangoni “è totalmente centrata sul provvedimento del giudice monocratico di Taranto sull’Altoforno 2 poi annullato dal Tribunale del Riesame il 7 gennaio scorso”, i pm sottolineano come la giurisprudenza riconosce “l’utilizzabilità degli elementi di prova assunti nel corso del procedimento penale come prova atipica, con pieno ingresso nel novero degli elementi valutabili dal giudicante nel contenzioso civile“.
La “frase presente nella memoria depositata a dicembre da ArcelorMittal nella causa civile con l’ex Ilva per sostenere che la Procura possa versare in un giudizio civile (…) elementi istruttori acquisiti al di fuori di ogni contraddittorio (e di ogni competenza) nonché del controllo del giudice civile è evenienza, a nostra memoria, mai verificatasi in Italia e, per quanto si sappia, in alcuno Stato di diritto“, come si legge nella memoria dei pm “è il portato di un artifizio retorico eccessivamente spinto, o denota scarsa memoria“.
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