venerdì 11 settembre 2015

In merito all'art. de Il Quotidiano "Migranti, solo in sette a posto per i documenti" - un necessario e utile chiarimento dall'Ass. Babele

Taranto 11/09/15
Al Quotidiano di Puglia
Redazione Taranto

In merito all’articolo apparso in data 11/09/2015 su Quotidiano dal titolo: “Migranti, solo in sette a posto per i documenti”, sarebbe opportuno chiarire alcune imprecisioni che generano certamente grande confusione nei lettori.
Il richiedente protezione internazionale denegato dalla Commissione Territoriale può essere oggetto di provvedimento di espulsione solo in assenza di ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale, come espressamente previsto dall’art. 35 del D.Lvo n. 25/2008. Il ricorso, infatti, sospende l’efficacia del provvedimento di espulsione e, di conseguenza, la Questura rilascia un nuovo permesso di soggiorno che continua a consentire la regolare permanenza del ricorrente sul territorio. Questa è, o dovrebbe essere, la condizione attuale della totalità dei richiedenti protezione internazionale laddove l’ente di tutela gestore della struttura di accoglienza agisca, come previsto dalle convenzioni sottoscritte con la Prefettura, a sostegno dell’effettivo esercizio del diritto da parte del richiedente protezione.
Altra questione è, invece, il diritto all’iscrizione ai registri anagrafici: questa è consentita solo nel caso lo straniero sia regolarmente presente sul territorio nazionale, quindi se in possesso di un valido titolo di soggiorno: esattamente la situazione in cui si trova la totalità delle persone accolte nei centri di accoglienza di tutto il territorio nazionale, comprese le persone dimoranti nelle strutture della provincia di Taranto, in quanto in possesso  di un regolare titolo di soggiorno. Nessun rischio di revoca delle carte di identità, quindi, per coloro che sono stati regolarmente iscritti ai servizi anagrafici in comuni della provincia di Taranto e come correttamente eseguito negli ultimi anni anche nel Comune di Taranto.
A tale proposito ci permettiamo di intervenire anche nel merito delle notizie pubblicate nei giorni scorsi dal vostro quotidiano, da cui si evince che il Comune di Taranto sarebbe orientato a rilasciare iscrizioni ai servizi anagrafici in qualità di “senza fissa dimora”. Questa affermazione ci lascia letteralmente basiti, in quanto l’effettività della dimora in un luogo certo, il Bel Sit o qualsiasi altra struttura di accoglienza, è attestata quotidianamente proprio dalla Prefettura che riceve il report delle presenze da parte del gestore della stessa.
Il diritto soggettivo alla residenza degli stranieri regolarmente soggiornanti, è normato dall’art. 6 del TUI D.Lgs. 286/98 il quale recita che: “…le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante si effettuano alle medesime condizioni dei cittadini italiani…”. Il comma 7 dello stesso articolo chiarisce che “…in ogni caso la permanenza superiore a tre mesi in un centro di accoglienza costituisce dimora abituale e pertanto legittima la richiesta di iscrizione anagrafica…”. Lascia veramente sconcertati, inoltre, l’affermazione che non si tratterebbe di centri di accoglienza, bensì di prima accoglienza. A tale proposito dobbiamo ricordare che un centro di prima accoglienza dovrebbe ospitare persone per un massimo di 72 ore, inoltre le convenzioni con la Prefettura prevedono l’erogazione di servizi uguali a quelle dei CARA, ivi compreso l’insegnamento della lingua italiana, cosa che difficilmente si potrebbe supporre in un CPA.
Considerando comunque che trattiamo di un diritto soggettivo, è assolutamente indifferente che ci si trovi all’interno di un centro di prima accoglienza o meno. Ciò che è rilevante è l’effettività della dimora in un certo e specifico luogo per un periodo di tre mesi.

Per Babele aps, Enzo Pilò

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