Taranto 11/09/15
Al Quotidiano di Puglia
Redazione Taranto
In merito all’articolo
apparso in data 11/09/2015 su Quotidiano dal titolo: “Migranti, solo in sette a
posto per i documenti”, sarebbe opportuno chiarire alcune imprecisioni che
generano certamente grande confusione nei lettori.
Il richiedente protezione internazionale
denegato dalla Commissione Territoriale può essere oggetto di provvedimento di
espulsione solo in assenza di ricorso avverso la decisione della Commissione
Territoriale, come espressamente previsto dall’art. 35 del D.Lvo n. 25/2008. Il
ricorso, infatti, sospende l’efficacia
del provvedimento di espulsione e, di conseguenza, la Questura rilascia un
nuovo permesso di soggiorno che continua a consentire la regolare permanenza del
ricorrente sul territorio. Questa è, o dovrebbe essere, la condizione attuale
della totalità dei richiedenti protezione internazionale laddove l’ente di
tutela gestore della struttura di accoglienza agisca, come previsto dalle
convenzioni sottoscritte con la Prefettura, a sostegno dell’effettivo esercizio
del diritto da parte del richiedente protezione.
Altra questione è,
invece, il diritto all’iscrizione ai registri anagrafici: questa è consentita
solo nel caso lo straniero sia regolarmente presente sul territorio nazionale,
quindi se in possesso di un valido titolo di soggiorno: esattamente la
situazione in cui si trova la totalità delle persone accolte nei centri di
accoglienza di tutto il territorio nazionale, comprese le persone dimoranti
nelle strutture della provincia di Taranto, in quanto in possesso di un regolare titolo di soggiorno. Nessun
rischio di revoca delle carte di identità, quindi, per coloro che sono stati
regolarmente iscritti ai servizi anagrafici in comuni della provincia di Taranto
e come correttamente eseguito negli ultimi anni anche nel Comune di Taranto.
A tale proposito ci
permettiamo di intervenire anche nel merito delle notizie pubblicate nei giorni
scorsi dal vostro quotidiano, da cui si evince che il Comune di Taranto sarebbe
orientato a rilasciare iscrizioni ai servizi anagrafici in qualità di “senza
fissa dimora”. Questa affermazione ci lascia letteralmente basiti, in quanto
l’effettività della dimora in un luogo certo, il Bel Sit o qualsiasi altra
struttura di accoglienza, è attestata quotidianamente proprio dalla Prefettura
che riceve il report delle presenze da parte del gestore della stessa.
Il diritto soggettivo
alla residenza degli stranieri regolarmente soggiornanti, è normato dall’art. 6
del TUI D.Lgs. 286/98 il quale recita che: “…le iscrizioni e variazioni
anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante si effettuano alle
medesime condizioni dei cittadini italiani…”. Il comma 7 dello stesso articolo
chiarisce che “…in ogni caso la
permanenza superiore a tre mesi in un centro di accoglienza costituisce dimora
abituale e pertanto legittima la richiesta di iscrizione anagrafica…”. Lascia
veramente sconcertati, inoltre, l’affermazione che non si tratterebbe di centri
di accoglienza, bensì di prima accoglienza. A tale proposito dobbiamo ricordare
che un centro di prima accoglienza dovrebbe ospitare persone per un massimo di
72 ore, inoltre le convenzioni con la Prefettura prevedono l’erogazione di
servizi uguali a quelle dei CARA, ivi compreso l’insegnamento della lingua
italiana, cosa che difficilmente si potrebbe supporre in un CPA.
Considerando comunque che
trattiamo di un diritto soggettivo, è assolutamente indifferente che ci si
trovi all’interno di un centro di prima accoglienza o meno. Ciò che è rilevante
è l’effettività della dimora in un certo e specifico luogo per un periodo di
tre mesi.
Per Babele aps, Enzo Pilò
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