La nuova normativa inoltre non stabilisce una cosa precisa e importante per la tutela dei lavoratori, cioè la intoccabilità dell'importo relativo al costo del lavoro.
Se non si separa e non si mette al riparo questo importo, ogni ribasso ricade sulle retribuzioni, sulle condizioni di lavoro.
Infine, Il "criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa" in sostituzione del "massimo ribasso", come vediamo sempre a Taranto, non salvaguarda i lavoratori da condizioni di lavoro e salariali vergognose.
QUINDI, ANCORA NON CI SIAMO.
E' LA DIFESA DEI LAVORATORI CHE DEVE ESSERE MESSA AL PRIMO POSTO!
(dal Sole 24 Ore) - La nuova normativa diretta a regolamentare il passaggio tra il vecchio e il nuovo regime lascia, in vita “pezzi” del vecchio regolamento in attesa dell’emanazione delle linee guida dell’Anac e di una nutrita serie di provvedimenti attuativi, imponendo agli enti appaltanti una complicata attività di ricostruzione sistematica.
Inoltre si afferma: solo le procedure i cui bandi sono stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice – cioè entro il 18 aprile – possono continuare a svolgersi con le vecchie regole, mentre quelle che hanno origine in bandi pubblicati dopo tale data devono seguire le nuove regole.
La conseguenza di questa impostazione è evidente (ed è stata ribadita dal Comunicato congiunto Anac-Mit): i bandi pubblicati a partire dal 19 aprile che contengono previsioni in contrasto con le norme introdotte dal decreto legislativo 50/2016 devono essere revocati e vanno ripubblicati dopo averli resi aderenti alle nuove norme.
Con le nuove norme il criterio del prezzo più basso (oggi ridefinito del minor prezzo) è utilizzabile solo per i lavori fino a un milione di euro e per le forniture e i servizi sottosoglia o con caratteristiche standardizzate. Pertanto, qualora un bando pubblicato dopo il 18 aprile preveda il ricorso a questo criterio di aggiudicazione al di fuori delle ipotesi indicate, andrà revocato. Il nuovo bando da ripubblicare dovrà prevedere l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con i conseguenti criteri di valutazione e il peso ponderale attribuito a ciascuno di essi".
La conseguenza di questa impostazione è evidente (ed è stata ribadita dal Comunicato congiunto Anac-Mit): i bandi pubblicati a partire dal 19 aprile che contengono previsioni in contrasto con le norme introdotte dal decreto legislativo 50/2016 devono essere revocati e vanno ripubblicati dopo averli resi aderenti alle nuove norme.
Con le nuove norme il criterio del prezzo più basso (oggi ridefinito del minor prezzo) è utilizzabile solo per i lavori fino a un milione di euro e per le forniture e i servizi sottosoglia o con caratteristiche standardizzate. Pertanto, qualora un bando pubblicato dopo il 18 aprile preveda il ricorso a questo criterio di aggiudicazione al di fuori delle ipotesi indicate, andrà revocato. Il nuovo bando da ripubblicare dovrà prevedere l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con i conseguenti criteri di valutazione e il peso ponderale attribuito a ciascuno di essi".
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