mercoledì 5 giugno 2013

decreto legge 4 giugno 2013 n°61 il salva Riva bis - il decreto Bondi " la vendetta


Testo in vigore dal: 4-6-2013
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231; 
  Considerato che la  continuita'  del  funzionamento  produttivo  di
stabilimenti di interesse strategico  costituisce  una  priorita'  di
carattere nazionale, soprattutto  in  considerazione  dei  prevalenti
profili di protezione dell'ambiente e della salute e di  salvaguardia
dei livelli occupazionali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  che  assicurino,  mediante  la  nomina  di  un'apposita
struttura commissariale straordinaria, la continuita'  produttiva  ed
occupazionale nel rispetto delle norme  ambientali  e  sanitarie,  in
presenza  di  stabilimenti  industriali   di   interesse   strategico
nazionale, ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti
pericoli gravi e rilevanti per  l'integrita'  dell'ambiente  e  della
salute  a  causa  della  inosservanza,  contestata  dalle   Autorita'
competenti,  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o  di  altre
disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e   del   mare   in   data   26   ottobre   2012,   prot.
DVA/DEC/2012/0000547, di  cui  alla  comunicazione  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con  il  quale  si  e'
provveduto al riesame  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  n.
DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011,  rilasciata  alla  Societa'  ILVA
S.p.A. per l'esercizio dello  stabilimento  siderurgico  ubicato  nei
comuni di Taranto  e  di  Statte,  disponendo,  ai  fini  della  piu'
rigorosa protezione della salute e dell'ambiente,  l'applicazione  in
anticipo  della  decisione  di  esecuzione   n.   2012/135/UE   della
Commissione, del 28 febbraio  2012,  che  stabilisce  le  conclusioni
sulle  migliori  tecniche  disponibili  (BAT)  da  impiegare  per  la
produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE; 
  Valutate le risultanze delle verifiche di carattere  amministrativo
sullo  stabilimento  dell'ILVA  s.p.a.,  che  hanno  evidenziato   la
permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la  salute
derivanti  anche   dalla   mancata   attuazione   dell'autorizzazione
integrata ambientale, adeguatamente contestata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Commissariamento straordinario 
 
  1. Il Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio,  puo'   deliberare   il   commissariamento   straordinario
dell'impresa, esercitata anche in forma  di  societa',  che  gestisca
almeno uno stabilimento di interesse strategico  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,  la  cui  attivita'  produttiva
abbia  comportato  e  comporti  pericoli  gravi   e   rilevanti   per
l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza,
rilevata dalle Autorita'  competenti,  dell'autorizzazione  integrata
ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette  giorni
dalla delibera del Consiglio dei Ministri  e  si  avvale  di  un  sub
commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del  mare.  Con  gli  stessi  procedimenti  si  provvede
all'eventuale  sostituzione  o  revoca  del  commissario  e  del  sub
commissario. 
  2. Il commissariamento di cui al comma  1  ha  durata  di  12  mesi
eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un  massimo  di  36.  La
prosecuzione dell'attivita' produttiva durante il commissariamento e'
funzionale alla conservazione della  continuita'  aziendale  ed  alla
destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla  copertura  dei
costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui
al comma 1. 
  3.  Per  la  durata  del  commissariamento   sono   attribuiti   al
commissario  tutti  i  poteri  e  le   funzioni   degli   organi   di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri  di
disposizione e  gestione  dei  titolari  dell'impresa.  Nel  caso  di
impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea  sono
sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito
ed   i   relativi   rapporti   debitori,   concernenti    l'attivita'
dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a societa'
del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario  ai  sensi  degli
articoli 1339 e 2558 del codice civile. 
  4. E'  garantita  all'impresa,  nella  persona  del  rappresentante
legale  all'atto   del   commissariamento   o   di   altro   soggetto
appositamente  designato  dall'Assemblea  dei  soci,   l'informazione
sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al  comma  2.  Il
Presidente del Consiglio dei  Ministri,  con  proprio  decreto,  puo'
sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in
carica per la durata del commissariamento. 
  5. Contestualmente alla nomina del  commissario  straordinario,  il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di  comprovata
esperienza e competenza in materia di tutela  dell'ambiente  e  della
salute, che,  sentito  il  commissario  straordinario,  predispone  e
propone al Ministro, entro 60 giorni  dalla  nomina,  in  conformita'
alle previsioni delle norme comunitarie e  delle  leggi  nazionali  e
regionali,  il  piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria  dei  lavoratori  e  della  popolazione  e  di
prevenzione  del  rischio  di  incidenti  rilevanti.  Il  piano  deve
altresi' prevedere le azioni ed i tempi necessari  per  garantire  il
rispetto  delle  prescrizioni  di  legge,  e  dell'a.i.a.,   la   cui
contestata violazione ha determinato il commissariamento.  Lo  schema
di piano e' reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce  le
eventuali osservazioni che possono  essere  proposte  nei  successivi
dieci giorni,  e  che  sono  valutate  dal  comitato  ai  fini  della
definitiva  proposta  entro  il  termine  di   novanta   giorni   dal
commissariamento. 
  6. Entro il termine di trenta giorni dal  decreto  di  approvazione
del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato
al rappresentante dell'impresa il piano  industriale  e  acquisite  e
valutate le eventuali osservazioni che il rappresentante dell'impresa
fa pervenire entro dieci giorni dalla ricezione, predispone il  piano
industriale di conformazione delle attivita' produttive che  consente
la  continuazione  dell'attivita'  produttiva  nel   rispetto   delle
prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al
comma 5. 
  7. Il piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro  dello  sviluppo
economico,   entro   15   giorni   dalla   loro   presentazione.   Il
rappresentante  dell'impresa  di  cui  al  comma  4   puo'   proporre
osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla  sua
pubblicazione;  le  stesse  sono  valutate  dal  comitato  ai   sensi
dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di  cui  al
comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a. 
  8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al  comma  6,
il  commissario  straordinario  garantisce  comunque  la  progressiva
adozione  delle   misure   previste   dall'autorizzazione   integrata
ambientale e dalle altre autorizzazioni  e  prescrizioni  in  materia
ambientale   e   sanitaria,   curando   altresi'   la    prosecuzione
dell'attivita'  di  impresa  nel  rispetto  delle  disposizioni   del
presente comma. 
  9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6  nei  termini
ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei  piani  di  cui  ai
medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli  stessi  piani,  il
rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e  producono
i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilita'  per
il commissario  e  il  subcommissario,  derivanti  dal  rispetto  dei
modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilita'
dei soggetti in posizione apicale  per  fatti  di  rilievo  penale  o
amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, per gli illeciti strettamente  connessi  all'attuazione
dell'a.i.a. e delle  altre  norme  a  tutela  dell'ambiente  e  della
salute. 
  10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in  presenza  dei
presupposti di cui al comma 8 e, successivamente,  nel  rispetto  dei
piani, e' considerata di pubblica utilita'  ad  ogni  effetto  ed  il
commissario non risponde delle eventuali diseconomie  dei  risultati,
tranne che abbia agito con dolo o colpa grave. 
  11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le
quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai  sensi
del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti  nei  cui
confronti  l'autorita'  amministrativa  abbia  disposto  l'esecuzione
degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e  di  messa
in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonche' degli enti o
dei  soggetti  controllati  o  controllanti,  in  relazione  a  reati
comunque connessi allo  svolgimento  dell'attivita'  di  impresa.  Le
predette somme sono messe a disposizione del commissario e  vincolate
alle finalita' indicate al periodo precedente. 
  12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa  commissariata
restano nella disponibilita' del commissario nella misura  necessaria
all'attuazione dell'aia ed alla gestione  dell'impresa  nel  rispetto
delle previsioni del presente decreto. 
  13. Il compenso omnicomprensivo del  commissario  straordinario  e'
determinato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dall'articolo   23-bis,   comma
5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti
pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge  n.
201 del 2011. Il compenso del sub commissario  e'  determinato  nella
misura del 50 per cento di quella  fissata  per  il  commissario.  Se
dipendenti  pubblici,  il  commissario  e  il  sub  commissario  sono
collocati in aspettativa senza assegni. Il  compenso  dei  componenti
del comitato e' determinato nella misura del 15 per cento  di  quella
fissata per il commissario. Tutti i trattamenti  economici  sono  per
intero a carico dell'impresa. 

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