sabato 1 giugno 2013

Il testo sulle nuove regole (fasciste) di rappresentanza sindacale



PER QUESTO HANNO RINVIATO LE ELEZIONI RSU ALL'ILVA. HANNO ASPETTATO L'ACCORDO SULLE NUOVE REGOLE PER IMPEDIRE CHE I SINDACATI DI BASE POSSANO PARTECIPARE ALLE ELEZIONI. 
DI FATTO, SULLA BASE DI QUESTO ACCORDO, LE ELEZIONI ANCHE ALL'ILVA NON SI FARANNO PRIMA DI 6 MESI E SARANNO BLINDATE E TRUCCATE. 

Di seguito rendiamo noto il testo (quasi integrale - per lunghezza, abbiamo eliminato solo frasi ininfluenti) dell'accordo sulle nuove regole per la rappresentanza sindacale sottoscritto ieri tra Squinzi (confindustria) e Cgil, Cisl, Uil. 
Padroni, vertici sindacali, governo Letta esultano! Sono fieri di un pesantissimo attacco alla democrazia sindacale, ai lavoratori, che, in maniera fascista, in contrasto ancora una volta con i principi di democrazia e libertà della stessa Costituzione, toglie la libertà di organizzazione dei lavoratori, toglie la libertà di sciopero - che è un diritto individuale di ogni lavoratore, fino alla libertà di dissenso dagli accordi/contratti svendita sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil, vuole disciplinare i lavoratori come dei soldatini, vuole impedire - a fronte dell'ampio dissenso dei lavoratori nelle fabbriche e in tutti i posti di lavoro verso i sindacati collusi con i padroni - che sindacati di base e altre organizzazioni sindacali decise dai lavoratori possano partecipare alle Rsu, sia mettendo lo sbarramento del 5% di rappresentatività, sia imponendo la sottoscrizione di un impegno a non fare scioperi e a non mettere in discussione accordi firmati da loro. 

Contro queste regole da dittatura sindacal/padronale non servono "le critiche e i dissensi" che fanno tante parole e nessun fatto - neanche quello minimo di cacciare da assemblee e iniziative di lotta i dirigenti sindacali. 
Occorrono rotture concrete. Occorrono vaste azioni di protesta. Occorre prendersi ed esercitare nei fatti i diritti che vogliono togliere: il diritto di sciopero, in primis, il diritto dei lavoratori di eleggere direttamente i propri delegati nelle assemblee.

SLAI COBAS per il sindacato di classe - ILVA.

PROTOCOLLO D’INTESA
Con la presente intesa le parti intendono dare applicazione all’accordo del 28 giugno 2011 (...)
in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai quali ispirare la regolamentazione attuativa e le necessarie convenzioni con gli enti interessati.
Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.

Misurazione della rappresentatività.
Come definito al punto 1 dell’accordo 28 giugno 2011, la certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.
Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS…
Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione…
La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così come definita nell’intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sarà determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati.

Fermo restando quanto già sopra definito in materia di RSU, nonché quanto previsto dall’accordo del 28/6/2011, le parti convengono che:
…In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo.
le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;
le RSU saranno elette con voto proporzionale;
il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le regole dell’accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti principi, anche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l’insieme dei lavoratori dipendenti.

Titolarità ed efficacia della contrattazione
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).
Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento.
In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.
I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.
Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.
I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa.

Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e si impegnano, altresì, affinché le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.
Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la puntuale attuazione dei principi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione.

CONFINDUSTRIA CGIL CISLUIL
ROMA, 31 MAGGIO 2013

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